Tra scadenze ravvicinate, nuovi portali e aggiornamenti normativi, per le aziende è diventato sempre più complesso mantenere la “bussola” della compliance ambientale.
Commettere errori documentali o procedurali nella gestione dei rifiuti espone le aziende a pesanti sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali. In questo articolo facciamo il punto sulle nuove tempistiche operative del RENTRI e cogliamo l’occasione per ripassare le regole d’oro previste dal Testo Unico Ambientale per una corretta gestione dei rifiuti aziendali.
RENTRI: a che punto siamo e le novità del Milleproroghe
Come sappiamo, le tre finestre temporali previste dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione al portale si sono definitivamente concluse lo scorso 13 febbraio 2026.
Oggi il sistema vede a bordo tutti i soggetti obbligati. Ma la vera novità portata dal Milleproroghe riguarda l’operatività quotidiana, ovvero l’emissione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR).
- Il “Doppio Binario” fino a settembre: l’utilizzo esclusivo del FIR digitale (xFIR) è stato fatto slittare al 15 settembre 2026. Fino a questa data, le aziende potranno scegliere se operare in modalità interamente digitale oppure se continuare a utilizzare i modelli cartacei tradizionali.
- Sanzioni sospese: coerentemente con l’estensione del periodo transitorio, anche l’applicazione delle sanzioni legate alla la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati relativi al FIR digitale (xFIR), è stata sospesa fino al 15 settembre 2026, a patto che venga comunque garantita la tracciabilità cartacea.
- Il consiglio dell’esperto: questo rinvio non deve essere visto come una scusa per accantonare la pratica. Al contrario, questi mesi sono una “palestra” fondamentale per testare il “sistema”, formare il personale amministrativo e di magazzino, e allineare i processi interni senza l’incubo di incorrere immediatamente in sanzioni.
Oltre il RENTRI: I pilastri della gestione dei rifiuti aziendali
Il RENTRI cambia lo strumento (dal cartaceo al digitale), ma le fondamenta legali della gestione dei rifiuti restano basate sul D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
Ecco i quattro pilastri che ogni azienda deve presidiare:
- Classificazione e Codici EER (ex CER)
Ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, la responsabilità di classificare correttamente un rifiuto spetta sempre e solo al produttore (ovvero l’azienda).Assegnare il giusto codice numerico a sei cifre (EER) e determinare l’eventuale pericolosità del rifiuto è il primo passo cruciale. Le linee guida SNPA (aggiornate nel 2021 e supportate dal DM 47/2021) sono ora considerate vincolanti per la corretta attribuzione dei codici e delle caratteristiche di pericolo; le stai utilizzando nella maniera corretta?
- Il Deposito Temporaneo (Art. 185-bis, D.Lgs. 152/2006)
Prima di essere avviati a recupero o smaltimento, i rifiuti vengono “stoccati” in azienda. Questa fase, per non configurarsi come “discarica abusiva”, deve rispettare norme tecniche e limiti stringenti ed una gestione attenta e scrupolosa. Quantità o tempo in deposito, contenitori ed etichettatura, sono aspetti fondamentali per la corretta gestione.
- La Tracciabilità e la “Responsabilità Condivisa”
L’Art. 188 del T.U.A. parla chiaro: è onere dell’azienda verificare preventivamente che il trasportatore sia regolarmente iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la specifica categoria di rifiuto, e che l’impianto di destinazione finale sia autorizzato a riceverlo. Il ciclo di responsabilità si chiude formalmente solo con il ritorno dell’esito del conferimento, correttamente compilato e firmato dall’impianto di destino.
Una corretta gestione dei rifiuti aziendali, oltre a prevenire possibili illeciti, è importante sia da un punto di vista etico e sociale sia per ottimizzare i costi aziendali sposando i principi dell’economia circolare.
La tua azienda è pronta ad affrontare il 15 settembre con serenità? I tuoi depositi temporanei e le codifiche EER sono a norma di legge?
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Il Team di G&G Consulenze
Martedì 24 marzo 2026
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