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DVR molestie e violenze: guida alla valutazione del rischio psicosociale in azienda

La normativa italiana ed europea sottolinea chiaramente che la valutazione di tutti i rischi deve comprendere anche quelli di natura psicosociale.

Quando si parla di sicurezza sul lavoro, per moltissimi anni l’attenzione è stata diretta esclusivamente sugli aspetti tradizionali: rischi meccanici legati all’uso di macchinari ed utensili, rischi chimici, cadute dall’alto, rischio stradale.

La normativa italiana ed europea, tuttavia, sottolinea chiaramente che la valutazione di tutti i rischi deve comprendere anche quelli di natura psicosociale. Tra questi rientra certamente la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ma possiamo dire che si tratta dell’unico rischio psicosociale presente in un ambiente di lavoro? Certamente no. Le molestie e le violenze sono fenomeni purtroppo ancora diffusi ma spesso sottovalutati, mal interpretati e talvolta sminuiti, sia dai lavoratori che dai datori di lavoro.

In quest’ottica, negli ultimi anni si è diffuso il concetto di DVR molestie e violenze, cioè l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con una sezione specificamente dedicata all’individuazione, prevenzione e gestione delle molestie negli ambienti di lavoro. È importante ribadire che non è sovrapponibile o sostituibile dalla valutazione dello stress lavoro-correlato: sebbene entrambi siano rischi psicosociali, hanno dinamiche, ricadute e strumenti di valutazione differenti.

LA DEFINIZIONE DI MOLESTIA

Per comprendere appieno il tema, che se trattato superficialmente può risultare complesso e controverso, è utile rifarsi alla definizione contenuta nell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul lavoro del 2007. Secondo questo documento, si definisce molestia:

“Un comportamento inaccettabile da parte di uno o più individui che può assumere forme diverse, incluso comportamenti sovente ripetuti o sistematici, e che si propongono o hanno l’effetto di ledere la dignità di una persona, creare un ambiente ostile, degradante, umiliante o offensivo.”

Questa impostazione sposta l’attenzione su un concetto fondamentale: non è necessario che ci sia un’aggressione fisica o sessuale, né un reato formalmente configurato. È sufficiente che il comportamento leda la dignità della vittima o che crei un clima ostile.

Nel senso comune, il termine “molestia” è spesso associato quasi esclusivamente alle molestie sessuali. La percezione diffusa della molestia è collegata ad atti evidenti e manifesti, quali contatti fisici non desiderati, commenti espliciti o richieste indebite. Questo è certamente un tipo di molestia, ma non l’unico. La prospettiva fornita dalla definizione europea è molto più ampia e include anche comportamenti apparentemente minori, che però sono in grado di minare la serenità e il benessere di chi li subisce.

RICONOSCERE LE MOLESTIE COME RISCHIO PSICOSOCIALE

Le molestie in ambito lavorativo possono manifestarsi in modi molto diversi tra loro. Pensare che riguardino solo i comportamenti fisici o verbali è riduttivo. È fondamentale ampliare lo sguardo e considerare tutte le situazioni in cui una persona viene trattata in modo lesivo o degradante. Ecco alcuni esempi:

  • Molestie fisiche: sono facilmente identificabili in quanto si tratta di eventi quali spintonamenti, strattonamenti, contatti fisici non desiderati, sia di natura sessuale che non e che, generalmente, configurano un’ipotesi di reato. Possono comprendere, tuttavia, anche comportamenti ed atti che di per sé possono non configurare un reato, ma che comportano un forte disagio da parte di chi li subisce, come ad esempio un capo che, durante una riunione, poggia la mano su una spalla o su un braccio, pur notando che il sottoposto si irrigidisce e non gradisce il tipo di contatto;

  • Molestie verbali: rientrano ancora in fattispecie manifeste ed evidenti, riconoscibili come insulti, urla, minacce, commenti allusivi o a cui la vittima attribuisce connotazione sessuale. Rientrano in questa categoria, però, anche esempi più sottili, quali critiche percepite come reiterate, finalizzate a screditare o immotivate, battute umilianti, prese in giro sistematiche, soprattutto se riguardano ambiti quali l’aspetto fisico (i.e. battute sul peso, sull’altezza o sulla forma fisica), l’etnia o la provenienza (i.e. far notare errori grammaticali o di pronuncia ad un collega straniero);

  • Molestie non verbali: sono dei comportamenti reiterati e mirati, generalmente più subdoli e difficili da riconoscere, che comprendono sguardi intimidatori o gesti offensivi, diffusione di voci o pettegolezzi per danneggiare la reputazione, condivisione di immagini, meme o contenuti derisori sul posto di lavoro o in chat interne. Spesso, purtroppo, si ritiene che questi comportamenti, non essendo espliciti o essendo tenuti nascosti, non siano problematici e per questo vengono sottovalutati;

  • Molestie organizzative (o mobbing): si tratta di comportamenti più complessi rispetto a quelli già citati, che si esprimono generalmente nelle dinamiche di gruppo e comprendono, ad esempio, l’esclusione sistematica di un collega o di un gruppo di colleghi da riunioni, attività o informazioni necessarie al lavoro, l’affidamento intenzionale di un carico di lavoro o di compiti eccessivi o, al contrario, di uno svuotamento delle mansioni o un trasferimento o un cambio di ruolo non giustificati, che vengono percepiti dalla vittima come una ritorsione.

COME VALUTARE E GESTIRE IL RISCHIO

Integrare nel DVR una valutazione specifica dei rischi di molestie e violenze non è solo un obbligo normativo, ma un dovere etico verso i lavoratori. Capire che le molestie possono assumere molte forme, è il primo passo per riconoscerle e contrastarle. Una volta riconosciuti gli indicatori, è fondamentale intervenire, affidandosi a personale qualificato ed esperto, organizzando sportelli, gruppi di lavoro ed una formazione dei lavoratori, dei preposti e dei datori di lavoro adatta.

Solo così è possibile prevenire situazioni che minano profondamente la dignità, la salute e il benessere delle persone, e costruire ambienti di lavoro realmente sicuri, inclusivi e rispettosi.

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Martedì 02 dicembre 2025

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